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L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva(UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. E’ l’ultima modifica della direttiva 94/62/CE e contiene misure aggiornate intese a:
- prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi
- promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi, anziché il loro smaltimento finale, allo scopo di contribuire alla transizione verso un’economia circolare
Il decreto dispone che tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”
Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
I packaging realizzati da Packly hanno come codifica identificativa del materiale di imballaggio la sigla
- PAP21 per gli astucci in cartone teso (SBS, SBS politenato, FBB e Kraft/Kraft)
- PAP20 per le scatole in cartone ondulato
e vanno smaltiti nella Carta, previa verifica delle disposizioni del tuo Comune.
Qualora l’imballaggio finale sia composto da diversi materiali, non forniti da Packly, è responsabilità dell’utilizzatore identificare i corretti simboli da utilizzare in ottemperanza al decreto di cui sopra. È comunque responsabilità del richiedente riportare sulla grafica le corrette informazioni per adempiere a quanto sopra specificato.
Ecco un esempio di etichettatura.
Nell’Area Download del nostro Help Center trovi questo ed altri esempi gratuiti da scaricare.
Relativamente all’etichettatura ambientale, Packly identifica i materiali come da decisione 97/129/CE della commissione.
Resta responsabilità del cliente riportare in grafica le informazioni per la corretta etichettatura ambientale, tenendo in considerazione la normativa del paese in cui i prodotti vengono venduti nonché la composizione dell’intero imballaggio finale.
Il team Packly è a completa disposizione per fornire adeguato supporto.